·  ·  REGOLAMENTO TECNICO ARBITRI ·  ·

 

· Art. 1 - Definizione

1.1 L' arbitro è responsabile del rispetto da parte degli organizzatori, atleti e quanti hanno accesso al campo di gara, dei regolamenti e delle disposizioni federali. I compiti specifici degli arbitri e degli altri ufficiali di gara sono definiti dal Regolamento Tecnico di Tiro, dal Regolamento Sportivo e dal presente regolamento.

· Art. 2 - Qualifiche

2.1 La FITARCO riconosce le seguenti qualifiche arbitrali:

a) Arbitro di I livello

b) Arbitro Nazionale

c) Arbitro Internazionale

2.2 La FITARCO riconosce inoltre le seguenti qualifiche:

a) Direttore dei Tiri

· Art. 3 - Arbitro I livello

3.1 Per l'acquisizione della qualifica di Arbitro di I livello e' necessario essere tesserati FITARCO da almeno due anni, aver compiuto il 18° anno di età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto dalla FITARCO ed averne superato l'esame finale. Per essere ammessi, i richiedenti devono al momento dell’iscrizione al corso, essere in possesso della certificazione d’idoneità agonistica rilasciata dai centri di medicina sportiva. Sarà titolo preferenziale per l’ammissione al corso, il possesso della qualifica di Direttore dei Tiri.

3.2 I corsi per Arbitro di I livello, si svolgono sotto la responsabilità tecnica della Commissione Arbitri, secondo programmi e linee guida da questa definiti e saranno tenuti a livello centrale e/o a livello regionale/zonale. La Commissione Arbitri dovrà assicurare la presenza di almeno un proprio componente, qualora il corso si tenga a livello regionale/zonale, sia nel corpo docente, sia nella commissione d’esame finale. Gli esaminatori dovranno possedere la qualifica minima d’Arbitro Nazionale.

3.3 La qualifica d’Arbitro di I livello è conferita dalla Commissione Arbitri e sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

3.4 Quando l'Arbitro di I livello, è impegnato in gare di calendario nazionale, sarà redatto, nel suo primo anno d’attività, un rapporto da parte del Presidente della Giuria, che sarà inoltrato alla Commissione Arbitri.

3.5 La partecipazione ai corsi per arbitri, è subordinata alla richiesta che deve essere presentata alla Fitarco per il tramite del comitato d’appartenenza in rapporto alle esigenze arbitrali della regione d’appartenenza.

· Art. 4 - Arbitro Nazionale

4.1 Per l'acquisizione della qualifica d’Arbitro Nazionale è necessario essere tesserati FITARCO, essere in possesso della qualifica d’Arbitro di I livello da almeno due anni, avere effettivamente svolto l'attività d’Arbitro in gare anche di calendario nazionale, aver partecipato ai seminari d’aggiornamento indetti dalla Fitarco. Dovranno essere presi in considerazione i giudizi espressi sul candidato, dai presidenti delle giurie e dei Responsabili Regionali/Zonali competenti.

4.2 La qualifica d’Arbitro Nazionale, su richiesta del Responsabile Zonale, è conferita dalla Commissione Arbitri e sottoposta a ratifica del Consiglio Federale.

4.3 Quando l'Arbitro Nazionale è impegnato in gare di calendario nazionale o internazionale, durante il primo anno dal conseguimento della qualifica, sarà redatto un rapporto da parte del Presidente della Giuria sulla sua attività, che sarà inoltrato alla Commissione Arbitri.

· Art. 5 - Arbitro Internazionale

5.1 Per essere ammessi al corso per arbitro internazionale, gli interessati dovranno presentare richiesta alla Fitarco. La Commissione Arbitri dovrà esprimere parere in merito. Per essere ammessi al corso d’Arbitro Internazionale indetto dalla Fita, è necessario essere tesserati FITARCO, essere in possesso della qualifica d’Arbitro Nazionale da almeno due anni, aver superato il percorso formativo indetto dalla FITA.

5.2 La qualifica d’Arbitro Internazionale è riconosciuta dalla Commissione Arbitri e sottoposta a  ratifica del Consiglio Federale

· Art. 6 - Direttore dei Tiri

6.1 Per l'acquisizione della qualifica di Direttore dei Tiri è necessario essere tesserati FITARCO da almeno due anni, aver compiuto il 18° anno d’età, aver partecipato ad uno specifico corso indetto dal Comitato Regionale e averne superato l'esame finale.

6.2 La partecipazione ai corsi per direttori dei tiri, è subordinata alla richiesta che deve essere presentata al Comitato Regionale competente per il tramite della società d’appartenenza.

6.3 I corsi per Direttore dei Tiri, si svolgono sotto la responsabilità tecnica del Responsabile Zonale Arbitri competente per territorio, secondo programmi e linee-guida definiti dalla Commissione Arbitri.

6.4 La qualifica di Direttore dei Tiri è conferita dal Responsabile Zonale Arbitri, ratificata dalla Commissione Arbitri e dal Consiglio federale.

6.5 I compiti dei direttori dei tiri sono definiti dai regolamenti Sportivo e Tecnico di Tiro.

· Art. 7 – Elenchi

7.1 Gli elenchi dei tesserati in possesso delle qualifiche di cui al precedente art. 2 sono:

a) degli arbitri, suddiviso per qualifiche arbitrali;

b) dei direttori dei tiri;

7.2 Gli elenchi sono predisposti ed aggiornati annualmente dalla Commissione Arbitri, di concerto con la Segreteria Federale.

7.3 L'iscrizione agli elenchi degli arbitri è subordinata al possesso della corrispondente qualifica e all'avere effettivamente svolto nell'anno solare precedente, attività inerente alla qualifica posseduta.

7.4 La Commissione Arbitri può sospendere l'iscrizione all'elenco per un periodo massimo di 6 mesi per quei tesserati che dimostrino responsabilità grave nell’erronea applicazione dei regolamenti. Il reinserimento potrà essere disposto solo dopo il superamento di un esame colloquio presso la Commissione Arbitri. In caso d’esito negativo sarà proposta al Consiglio Federale l'esclusione dell’arbitro dall'elenco.

7.5 Al fine di garantire il continuo aggiornamento degli Arbitri, la Commissione Arbitri può predisporre esami-colloquio che accertino la preparazione ed il comportamento degli iscritti all'elenco. I Responsabili Zonali Arbitri possono predisporre analoghi esami-colloqui per i direttori dei tiri.

7.6 Il mancato superamento dell'esame-colloquio di cui al comma precedente comporta la sospensione dall'elenco per un periodo massimo di sei mesi e comunque fino ad un successivo esame-colloquio. In caso di ulteriore esito negativo sarà proposta al Consiglio Federale l’esclusione dell’arbitro dall’elenco.

7.7 In caso d’esclusione disposta ai sensi dei precedenti commi 4 e 6, è ammesso ricorso, previo versamento di una tassa di € 100, ad una commissione d'appello costituita da tre membri in possesso della qualifica d’Arbitro Nazionale o d’Arbitro Internazionale di cui uno indicato dalla Commissione Arbitri, uno dall'appellante ed uno dal Responsabile Zonale Arbitri competente. Il ricorso va presentato alla Segreteria Generale entro 30 giorni dalla notifica dell'esclusione dall'elenco.

7.8 I tesserati in possesso dei requisiti che rinuncino all’iscrizione all'Elenco degli Arbitri, possono, a domanda, essere iscritti nell'elenco dei Direttori dei Tiri.

· Art. 8 - Incompatibilità

8.1 Un Arbitro che incorra nelle incompatibilità previste dallo Statuto Federale può, a domanda, essere iscritto nell'elenco dei Direttori dei Tiri.

8.2 Qualora le condizioni d’incompatibilità vengano meno, l'interessato potrà chiedere il reinserimento nel proprio ruolo, previo il superamento di un esame colloquio con la Commissione Arbitri.

8.3 Gli Ufficiali di Gara designati per un particolare evento (compreso il direttore dei tiri), non possono assumere compiti organizzativi relativi all'evento stesso, né possono essere concorrenti ancorché in un turno o in una giornata diversa del medesimo evento.

 

· Art. 9 - Designazioni

9.1 Le Giurie per le gare del calendario internazionale e per gli eventi federali sono designate dalla Commissione Arbitri. Le Giurie sono formate da almeno tre membri ed Il Presidente dovrà avere la qualifica minima d’Arbitro Nazionale. Il numero degli arbitri designati sarà in relazione il tipo d’evento e al numero dei partecipanti, in modo da soddisfare le richieste dei regolamenti FITA. Nelle gare di tiro di campagna dovranno comunque essere previsti almeno tre arbitri per ogni 24 bersagli.

9.2 Le Giurie per le gare del calendario nazionale sono designate dalla Commissione Arbitri. Le Giurie sono formate, di norma, da tre membri. Il presidente della Giuria dovrà avere la qualifica minima d’Arbitro Nazionale. Potrà essere necessaria la presenza di un maggior numero degli arbitri in relazione al tipo d’evento e al numero dei partecipanti, in modo da soddisfare le richieste dei regolamenti FITA. Nelle gare di tiro di campagna dovranno comunque essere previsti almeno tre arbitri per ogni 24 bersagli.

9.3 Le Giurie per le gare del calendario interregionale sono designate dal Responsabile Zonale Arbitri competente per territorio e trasmesse alla Commissione Arbitri. Le Giurie sono formate di norma da un solo arbitro designato di preferenza tra gli arbitri della Regione o Zona o, nel caso che ciò risulti impossibile, tra gli arbitri di Regioni o zone limitrofe. Qualora risultino iscritti più di 80 arcieri per gara (per turno nelle gare al chiuso), dovrà essere designato un ulteriore arbitro. Le società organizzatrici sono tenute a segnalare tempestivamente tale necessità al Responsabile Zonale Arbitri.

9.4 Le designazioni per tutte le gare saranno inviate, a cura della C.A., alla Segreteria Federale che provvederà alla loro pubblicazione e diffusione.

· Art. 10 - Sostituzioni

10.1 Gli Arbitri designati che non potessero arbitrare nella gara loro assegnata, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla Commissione Arbitri (calendario nazionale e internazionale) o al Responsabile Zonale Arbitri (calendario interregionale), per consentire la designazione di un sostituto. Reiterate declinazioni e ritardate comunicazioni possono comportare la sospensione dai servizi arbitrali, da parte della Commissione Arbitri.

10.2 Se all'ora d’inizio dei tiri nessun membro della Giuria si è presentato, i rappresentanti delle Società presenti eleggeranno un Direttore di Gara, eventualmente anche della Società organizzatrice, con un voto per ogni Società i cui atleti sono iscritti alla gara.

Se il sostituto risulta iscritto nell'Elenco degli Arbitri, la gara sarà ritenuta valida a tutti gli effetti, in caso contrario la gara non potrà essere omologata ai fini della validità d’eventuali primati nazionali ma sarà considerata valida per le qualificazioni ai campionati.

· Art. 11 Compiti degli Arbitri

11.1 Sono compiti specifici dell'Arbitro o della Giuria designata:

a) accertare che le norme di sicurezza del campo di gara, siano conformi alle disposizioni emanate in materia dalla FITARCO e che sia assicurata adeguata assistenza sanitaria;

b) accertare che il campo di gara sia stato allestito secondo le norme previste dai Regolamenti Tecnici di Tiro;

c) accertare che la Società organizzatrice abbia provveduto alla nomina del Direttore dei Tiri, del Responsabile dell'Organizzazione;

d) accertare che l'attrezzatura degli Atleti sia conforme ai Regolamenti di Tiro;

e) accertare che l'abbigliamento degli Atleti sia conforme ai Regolamenti di Tiro e alle disposizioni federali;

f) consentire o no l'accesso ai campi di gara a chi non ne ha diritto;

g) assicurare il regolare svolgimento della gara. La Giuria (o l'Arbitro) hanno la facoltà, dopo un primo avvertimento, di allontanare dal campo di gara un concorrente o un accompagnatore per gravi infrazioni al regolamento o alle norme di comportamento;

h) accertare la regolare registrazione dei punteggi;

i) redigere, al termine della competizione, il verbale di gara;

l) adempiere ad ogni altro compito assegnato dai Regolamenti federali o da disposizioni federali;

m) la Giuria dovrà trattenersi sul campo di gara per trenta minuti, dopo il termine della gara stessa, per raccogliere eventuali reclami, dichiarazioni o richieste presentate dai concorrenti. In ogni caso l'Arbitro è tenuto a presenziare alla cerimonia di premiazione dei vincitori della competizione.

· Art. 12 - Verbale di gara

12.1 Al termine della competizione la Giuria è tenuta a redigere un verbale di gara.
Detto verbale dovrà essere rimesso entro 48 ore dalla data dell'evento alla Segreteria Generale e una copia dovrà essere data alla Società organizzatrice.

12.2 Il verbale gara dovrà riportare:

elementi utili a valutare la capacità organizzativa della Società; segnalazioni d’irregolarità che si sono registrate e dei provvedimenti eventualmente presi; segnalazione d’eventuali primati. Il responsabile dell'organizzazione potrà inserire proprie osservazioni.

12.3 La Segreteria Federale provvederà ad inviare, una copia alla Commissione Arbitri e  una al Comitato Regionale del luogo ove ha avuto svolgimento la gara. Contro il verbale di gara è ammesso ricorso al Giudice Unico nei termini e con le modalità previste  dal Regolamento di Giustizia, art. 6.2.

12.4 La Commissione Arbitri può predisporre, d'intesa con il Consiglio Federale, un modello di verbale da usarsi nelle gare dei calendari federali, qualora quello in uso, non fosse più ritenuto conforme alle norme.

· Art. 13 - Applicabilità delle norme.

13.1 Le Giurie designate debbono applicare i regolamenti tecnici di tiro e tutte le norme aventi forza di regolamento che siano stati resi pubblici dalla Fitarco alla data di svolgimento dell'evento.

13.2 Le Giurie sono tenute a dare applicazione alle "note attuative", di cui al successivo art. 20, che la Commissione Arbitri diffonde in materia di regolamenti tecnici di tiro e, laddove applicabili, ai pareri delle competenti commissioni della FITA. Di tali "note attuative" e pareri dovrà essere data opportuna diffusione da parte della segreteria federale.

13.3 In caso di dubbi sull’interpretazione dei Regolamenti Tecnici di Tiro e Sportivo, gli Arbitri devono interpellare esclusivamente la Commissione Arbitri.

· Art. 14 –Giuria d’Appello e Commissione Coordinamento gare

14.1 I compiti della Giuria d’Appello e della Commissione Coordinamento Gare, sono definiti dal Regolamento Sportivo.

· Art. 15 - Divisa federale

15.1 Gli Arbitri e i membri delle Giurie designati nelle gare dei calendari federali sono tenuti ad indossare la divisa fornita dalla FITARCO.

15.2 L'impiego della divisa federale al di fuori di quanto previsto dal precedente comma deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente Federale o dalla Commissione Arbitri.

· Art. 16 - Zone Arbitrali

16.1 Ai fini di una ottimale gestione dell'attività arbitrale il territorio nazionale è suddiviso in zone che corrispondono agli ambiti regionali ovvero all'accorpamento di due o più regioni.

16.2 Sono previste le seguenti Zone: Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria, Abruzzo e Lazio, Puglia e Basilicata, Campania e Molise, Calabria, Sicilia, Sardegna.

16.3 Su proposta della Commissione Arbitri si potranno rideterminare gli ambiti territoriali delle zone, tenendo in considerazione l'attività organizzativa svolta nelle diverse aree, nonché il numero d’iscritti all'elenco arbitri.

 

 

 

· Art. 17 - Commissione Arbitri

17.1 Composizione.

La composizione, le modalità di costituzione e i compiti sono definite dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

17.2 Nell'espletamento dei suoi compiti, la Commissione Arbitri si avvale dell’organizzazione centrale e periferica federale, nonché del supporto dei Responsabili Zonali, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

17.3 Pur nell’autonomia prevista dallo Statuto, la Commissione Arbitri, nello svolgimento dei propri compiti, dovrà seguire gli indirizzi generali eventualmente previsti dal Consiglio Federale nonché, in attuazione del Regolamento FITA, le indicazioni della Commissione Arbitri FITA.

· Art. 18 - Responsabile Zonale Arbitri

18.1 Per ognuna delle Zone di cui all'art. 16 è eletto un Responsabile che assume la qualifica di Responsabile Zonale Arbitri.

18.2 L'incarico ha durata quadriennale in corrispondenza del quadriennio olimpico. Godono dell'elettorato passivo gli arbitri nazionali ed internazionali e dell'elettorato attivo tutti gli iscritti all'elenco degli arbitri residenti nell'ambito territoriale della Zona. In caso di modifica degli ambiti territoriali delle zone, i Responsabili Zonali interessati decadono.

18.3 Compiti primari del Responsabile zonale Arbitri sono:

a) designare, gli Arbitri per le gare del Calendario Interregionale;

b) d'intesa con i Comitati Regionali competenti per territorio promuovere corsi finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di Direttore dei Tiri;

c) diffondere la conoscenza e la corretta interpretazione dei Regolamenti presso le Società d'intesa con i Comitati Regionali;

d) collaborare con la Commissione Arbitri nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali.

18.4 Nell'espletamento dei loro compiti i Responsabili Zonali Arbitri si avvalgono dell’organizzazione periferica federale.

18.5 Nell'effettuare le designazioni di cui al precedente comma 3, ciascun Responsabile Zonale dovrà operare tenendo in considerazione l'onerosità per le Società del servizio da prestare, anche definendo forme di collaborazione con i Responsabili delle Zone limitrofe.

· Art. 19 - Potere disciplinare della Commissione Arbitri

19.1 La Commissione Arbitri è competente a valutare le violazioni al Regolamento Tecnico di Tiro e Sportivo.

19.2 Per le infrazioni di natura tecnica, la Commissione Arbitri direttamente o su deferimento dei Responsabili Zonali, previa contestazione all’interessato degli addebiti specifici, può comminare le seguenti sanzione:

ammonizione, diffida, sospensione dall’elenco ed estromissione dall’elenco.

19.3 Le infrazioni di carattere disciplinare con particolare riferimento ai principi di lealtà e correttezza sportiva, rilevabili dai verbali di gara, dalle segnalazioni d’organi federali o di tesserati, sono giudicate dagli organi di giustizia su iniziativa della Commissione Arbitri

· Art. 20 - Note attuative

20.1 La Commissione Arbitri, su incarico del Consiglio Federale, può emanare “note attuative” dei Regolamenti Tecnici di Tiro e Sportivo. Nell’emanare la “nota”, la Commissione Arbitri dovrà tenere conto, qualora applicabili, degli orientamenti in materia dei competenti organismi della FITA o dell’EMAU.

20.2 Nell'esercitare le funzioni di cui al precedente comma, la Commissione Arbitri potrà avvalersi della consulenza di persone esterne.

20.3 Qualora non costituita una specifica commissione federale, le funzioni di seguito specificate saranno assegnate alla Commissione Arbitri.

a) proporre al Consiglio Federale modifiche regolamentari al fine di eliminare possibili contraddittorietà tra norme, limitatamente ai regolamenti Tecnico di Tiro e Sportivo;

b) valutare la compatibilità dei regolamenti tecnici di tiro con le norme FITA;

c) svolgere attività di consulenza del Consiglio in fase d’elaborazione di nuove norme al fine di evitare possibili incongruenze.

· 21. Tesseramento

21.1 Ogni arbitro federale deve essere tesserato alla Fitarco e sottoporsi, ogni due anni, a visita di idoneità sportiva agonistica, il cui esito deve essere comunicato, per il tramite della società di appartenenza, alla Segreteria federale.

· 22. Arbitri Emeriti.

22.1 Per onorare l’attività di particolare rilievo, protratta negli anni e/o per particolari meriti conseguiti, agli arbitri che per motivi di salute o personali, non possono proseguire nell’attività, potrà essere conferito dal Presidente Federale, su proposta della Commissione Arbitri, il titolo onorifico d’Arbitro Emerito.